Sez. 1, Sentenza n. 45381 del 10/11/2004 Cc. (dep. 23/11/2004) Rv. 230129 - 01
ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - pene accessorie | Predeterminate per legge - Erronea o mancata applicazione nella fase di cognizione - Applicazione in fase esecutiva - Ammissibilità.
ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - pene accessorie
L'assoluto automatismo nell'applicazione delle pene accessorie, predeterminate per legge sia nella specie che nella durata e sottratte, perciò, alla valutazione discrezionale del giudice, comporta, da un lato, che l'erronea applicazione di una pena accessoria da parte del giudice di cognizione può essere rilevata, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, dal giudice dell'esecuzione, e dall'altro che, quando alla condanna consegue di diritto una pena accessoria così dalla legge stabilita, il P.M. ne può chiedere l'applicazione al giudice dell'esecuzione qualora si sia omesso di provvedere con la sentenza di condanna.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 19, Cod. Pen. art. 29 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 662, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 183
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)