Sez. L, Sentenza n. 9238 del 12/12/1987 (Rv. 456440 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - REVOCA OD ANNULLAMENTO - PROVVEDIMENTO D'ASSEGNAZIONE DELLA PENSIONE INFICIATO FIN DALL'INIZIO DA VIZI DI ILLEGITTIMITÀ - POTERE DI AUTOANNULLAMENTO DELL'ISTITUTO - RESTITUZIONE DELL'INDEBITO RICEVUTO - OBBLIGAZIONE DEL PENSIONATO - ART. 80 DEL R.D. N. 1422 DEL 1924 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - INTERESSI SULLA SOMMA DOVUTA IN RESTITUZIONE - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - REVOCA OD ANNULLAMENTO - PROVVEDIMENTO D'ASSEGNAZIONE DELLA PENSIONE INFICIATO FIN DALL'INIZIO DA VIZI DI ILLEGITTIMITÀ - POTERE DI AUTOANNULLAMENTO DELL'ISTITUTO - RESTITUZIONE DELL'INDEBITO RICEVUTO - OBBLIGAZIONE DEL PENSIONATO - ART. 80 DEL R.D. N. 1422 DEL 1924 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - INTERESSI SULLA SOMMA DOVUTA IN RESTITUZIONE - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Allorché il provvedimento di assegnazione della pensione da parte dell'INPS sia affetto da errore (imputabile all'istituto o anche al pensionato che non abbia tenuto un atteggiamento doloso) perché sia stata supposta una situazione di fatto che si accerti, poi, inesistente o perché sia stata supposta l'esistenza di una norma che poi risulti inesistente o in generale perché il provvedimento sia inficiato fin dall'inizio da vizi che rendono illegittima l'assegnazione della pensione, l'istituto può esercitare il potere di autoannullamento del provvedimento suddetto con conseguente soppressione totale o parziale dell'erogazione della pensione; in tal caso quindi - non trovando applicazione la speciale disciplina della ripetizione dell'indebito, quale prevista dall'art. 80, terzo comma R.d. n. 1422 del 1924 (norma che si riferisce unicamente alla rettificazione di errori che attengono alla liquidazione della pensione senza porre in discussione il titolo dell'assegnazione della pensione) - il pensionato è tenuto - a norma dell'art. 2033 cod. civ. - alla restituzione di quanto indebitamente percepito, senza però che tale somma sia gravata di interessi (salva l'esistenza di dolo dell'accipiens) secondo quanto stabilito dall'art. 69 ultimo comma legge n. 152 del 1969, che, in tale parte, rappresenta una disciplina speciale rispetto a quella generale di cui all'art. 2033 civile. (V 5609/87, mass n 454088; (V 679/86, mass n 444238).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 69 CORTE COST., Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)