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Sez. L, Sentenza n. 5609 del 25/06/1987 (Rv. 454088 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONI - IN GENERE - REVOCA OD ANNULLAMENTO - RETTIFICA DI ERRORI SULLA LIQUIDAZIONE - DISCIPLINA EX ART. 80 DEL R.D. N. 1422 DEL 1924 - AMBITO DI APPLICAZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI RILIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE PER CONVERSIONE DI CONTRIBUTI AGRICOLI IN CONTRIBUTI ORDINARI.*
Stato
decisa il 1987-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454088-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONI - IN GENERE - REVOCA OD ANNULLAMENTO - RETTIFICA DI ERRORI SULLA LIQUIDAZIONE - DISCIPLINA EX ART. 80 DEL R.D. N. 1422 DEL 1924 - AMBITO DI APPLICAZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI RILIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE PER CONVERSIONE DI CONTRIBUTI AGRICOLI IN CONTRIBUTI ORDINARI.*

Presupposto per l'applicabilità dell'art. 80 R.d. 28 agosto 1924 n. 1422 - norma che dispone che la rettifica di eventuali errori nella liquidazione della pensione, che non siano dovuti a dolo dell'interessato, non hanno effetto sui pagamenti già effettuati quando avvengono ad oltre un anno di distanza dalla prima assegnazione della pensione - è la sussistenza di un errore dell'INPS, di qualsiasi natura, da qualunque causa dipendente ed a qualunque atto riferibile, sempre che sia relativo non alla esistenza del rapporto assicurativo bensì alla liquidazione della pensione e non sia imputabile a dolo dello interessato. (nella specie la suprema Corte ha confermato la pronuncia del giudice del merito il quale aveva ritenuto l'applicabilità della norma suddetta in un'ipotesi in cui l'INPS aveva proceduto a riliquidare la pensione per aver convertito in contributi ordinari quelli agricoli erroneamente versati sul presupposto della natura agricola, anziché industriale della attività del datore di lavoro, e quindi aveva domandato al pensionato la restituzione delle maggiori somme indebitamente percepite). (V 3110/86, mass n 446118; (V 653/86, mass n 444222; (V 679/86, mass n 444238).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)