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Sez. 1, Sentenza n. 18013 del 06/08/2009 (Rv. 610190 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - OPPOSIZIONI | Liquidazione coatta amministrativa bancaria - Domanda del creditore - Qualificazione come insinuazione tardiva in primo grado - Qualificazione come opposizione allo stato passivo in appello - Ricorso per cassazione - Termine - Riduzione della metà rispetto a quello ordinario - Fondamento - Impugnazione della qualificazione risultante dalla sentenza di appello - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2009-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610190-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - OPPOSIZIONI

In tema di liquidazione coatta amministrativa degli enti creditizi, qualora il giudice di appello abbia qualificato la domanda proposta dal creditore come opposizione allo stato passivo, riformando la sentenza di primo grado che l'aveva invece qualificata come insinuazione tardiva, è inammissibile, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. civ. e dell'art. 88, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, il ricorso per cassazione proposto oltre il termine ridotto di trenta giorni dalla notifica della sentenza di appello, ancorché il ricorrente censuri la qualificazione della domanda risultante da tale sentenza, trovando applicazione il principio dell'ultrattività del rito e quello secondo cui l'individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata sulla base della qualificazione giuridica del rapporto controverso adottata nel provvedimento impugnato.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 88, Cod. Proc. Civ. art. 325

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)