Sez. 1, Sentenza n. 12519 del 05/12/1995 (Rv. 494947 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REGIME TRANSITORIO | Dipendente dello Stato - Cessazione dal servizio in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del nuovo sistema tributario (1 gennaio 1974) - Indennità di buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S. - Pagamenti successivi al 1 gennaio 1974 - Imposta di ricchezza mobile - Applicabilità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REGIME TRANSITORIO
In forza delle norme transitorie degli artt. 83 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 e 100 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, con riguardo alle ritenute operate dall'E.N.P.A.S. sull'indennità di buonuscita erogata al dipendente dello Stato cessato dal servizio in epoca anteriore alla data dell'entrata in vigore del nuovo sistema tributario (primo gennaio 1974), si applica per intero e, quindi, anche sui pagamenti successivi a tale data, l'imposta di ricchezza mobile e complementare secondo le disposizioni degli artt. 89 e 140 del D.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, quali risultano a seguito della sentenza 11 novembre 1987 n. 400 della Corte cost., che ne ha dichiarato illegittimi i commi ultimi, risultando inapplicabili le norme della legge 26 settembre 1985 n. 482.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 83 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 100 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 89 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 140 CORTE COST., Legge 26/09/1985 num. 482 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)