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Sez. 1, Sentenza n. 7521 del 26/08/1994 (Rv. 487774 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - REGIME TRANSITORIO | Dipendente dello Stato - Cessazione dal servizio in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del nuovo sistema tributario (1 gennaio 1974) - Indennità di buonuscita erogare dall'E.N.P.A.S. - Pagamenti successivi all'1 gennaio 1974 - Imposta di ricchezza mobile e complementare - Applicabilità - Disciplina ex legge n. 482 del 1985 - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 1994-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487774-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - REGIME TRANSITORIO

In forza delle norme transitorie degli artt. 83 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597e 100 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, con riguardo alle ritenute operate dall'E.N.P.A.S. sull'indennità di buonuscita erogata al dipendente dello Stato cessato dal servizio in epoca anteriore alla data dell'entrata in vigore del nuovo sistema tributario (1 gennaio 1974), si applica per intero (e, quindi, anche sui pagamenti successivi a tale data) l'imposta di ricchezza mobile e complementare secondo le disposizioni del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, quali risultano a seguito della sentenza 11 novembre 1987 n. 400, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimi gli ultimi commi degli artt. 89 e 140 del medesimo d.P.R.; mentre in nessun caso si applicano le norme della legge 26 settembre 1985 n. 482, che riguardano unicamente la sopravvenuta imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.).

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 89 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 140 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 83 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)