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Sez. 1, Sentenza n. 9697 del 17/11/1994 (Rv. 488664 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE | Dipendente cessato dal servizio in epoca anteriore all'1 gennaio 1974 - Indennità di buonuscita - Pagamenti successivi a tale data - Ritenute operate dall'E.N.P.A.S. - Imposta di ricchezza mobile e complementare - Applicabilità - Legge n. 482 del 1985 - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 1994-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488664-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE

In forza delle norme transitorie degli artt. 83 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 e 100 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, con riguardo alle ritenute operate dall'E.N.P.A.S. sull'indennità di buonuscita erogata al dipendente cessato dal servizio in epoca anteriore all'1 gennaio 1974 si applicano (anche sui pagamenti successivi a tale data) la imposta di ricchezza mobile e complementare secondo le disposizioni del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, quali risultano a seguito della sentenza della Corte Cost. 11 novembre 1987 n. 400, mentre in nessun caso si applica la legge 26 settembre 1985 n. 482, che riguarda unicamente l'I.R.P.E.F..

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 CORTE COST., Legge 26/09/1985 num. 482 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)