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Sez. U, Sentenza n. 4750 del 24/07/1986 (Rv. 447453 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA ISTANZA - OBBLIGO DI SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1986-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447453-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA ISTANZA - OBBLIGO DI SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO - INSUSSISTENZA.*

Ove nel corso del giudizio venga proposto regolamento preventivo di giurisdizione il giudice del merito non è tenuto alla sospensione del giudizio ex art. 367, secondo comma, cod. proc. civ., allorché rilevi la assoluta inammissibilità dell'istanza per il regolamento perché inidonea ad investire la Corte di Cassazione della questione di giurisdizione, mantenendosi integra la sua potestas decidendi. (nella specie, in grado di appello una parte aveva proposto regolamento preventivo di giurisdizione, inammissibile per essere stata la causa già decisa nel merito dal giudice di primo grado). (V 222/84, mass n 432478; (V 3/81, mass n 410383; (V 2774/78, mass n 392188).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 367 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)