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Sez. U, Sentenza n. 2774 del 03/06/1978 (Rv. 392188 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - RICORSO INAMMISSIBILE IN RAGIONE DELLA FASE RAGGIUNTA DAL PROCEDIMENTO DI MERITO - EFFETTI SU QUEST'ULTIMO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1978-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392188-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - RICORSO INAMMISSIBILE IN RAGIONE DELLA FASE RAGGIUNTA DAL PROCEDIMENTO DI MERITO - EFFETTI SU QUEST'ULTIMO - INSUSSISTENZA.*

Il ricorso per regolamento di giurisdizione inammissibile per causa sussistente all'atto della sua proposizione, in ragione della fase raggiunta dal procedimento in cui e proposto, non spiega alcun effetto su tale procedimento e non produce, quindi, l'effetto di privare in via temporanea della potestas iudicandi il giudice del processo di merito.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 367 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)