Sez. 1, Sentenza n. 8521 del 27/08/1998 (Rv. 518415 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - OMOLOGAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE | Sentenza di omologazione - Effetti - Passività fallimentari - Accertamento del passivo - Formazione dello stato passivo - Opposizione - Riassunzione del giudizio dopo l'omologazione del concordato - Rito fallimentare - Applicazione - Necessità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - OMOLOGAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE
La chiusura della procedura di fallimento per effetto della omologazione del concordato fallimentare non fa venire meno la competenza del tribunale originariamente adito in ordine al giudizio di opposizione allo stato passivo, giudizio che, in forza del principio della "perpetuatio iurisdictionis", deve essere riassunto, dopo la eventuale sospensione disposta per l'ammissione del fallito al predetto concordato, davanti allo stesso tribunale, onde proseguire con il rito proprio del giudizio fallimentare.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge Falliment. art. 118, Legge Falliment. art. 130
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)