Sez. 1, Sentenza n. 3939 del 05/07/1984 (Rv. 435903 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL REDDITO DEI FABBRICATI (IMPOSTA FABBRICATI) - ESENZIONI - COSTRUZIONI DESTINATI AD ATTIVITÀ COMMERCIALI - EDIFICIO DESTINATO IN PARTE AD ABITAZIONE AD ALBERGO ED IN PARTE A NEGOZIO - ESENZIONE VENTICINQUENNALE, EX ART. 1 E 2 DELLA LEGGE REGIONALE SICILIANA N. 4 DEL 1963 - SPETTANZA - CONDIZIONI.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL REDDITO DEI FABBRICATI (IMPOSTA FABBRICATI) - ESENZIONI - COSTRUZIONI DESTINATI AD ATTIVITÀ COMMERCIALI - EDIFICIO DESTINATO IN PARTE AD ABITAZIONE AD ALBERGO ED IN PARTE A NEGOZIO - ESENZIONE VENTICINQUENNALE, EX ART. 1 E 2 DELLA LEGGE REGIONALE SICILIANA N. 4 DEL 1963 - SPETTANZA - CONDIZIONI.*
Con riguardo ad edificio destinato in parte ad abitazione od albergo ed in parte a negozio od altro uso, l'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati, nella disciplina di cui agli artt. 1 e 2 della legge regionale siciliana 11 gennaio 1963 n. 4, spetta, per l'intero edificio unitariamente considerato, ed esclusa ogni possibilità di applicazione del beneficio limitatamente ad una sua porzione, solo quando la seconda delle indicate parti non superi il 40% della "superficie totale dei piani sopraterra". Tale ultima nozione, al fine indicato, va intesa come comprensiva di tutti i locali destinati ad essere frequentati ed utilizzati in condizioni normali di abitabilità, inclusi, pertanto, nel caso di costruzione realizzata su suolo in pendio, quelli che risultino in tutto od in parte interrati rispetto al livello superiore, ma sopraterra rispetto a quello inferiore. (V 99/82, mass n 417778; (V 99/82, mass n 417779; (V 4375/79, mass n 400897).*
Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 art. 13, Legge Reg. Sicilia 11/01/1963 num. 4 art. 1, Legge Reg. Sicilia 11/01/1963 num. 4 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)