Sez. 2, Sentenza n. 9637 del 16/07/2001 (Rv. 548228 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DEI FABBRICATI (IMPOSTA FABBRICATI) (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ESENZIONI - NUOVE COSTRUZIONI | I.V.A. - Aliquota ridotta - Requisiti - Abitazione come destinazione prevalente - Inosservanza - Riduzione dell'imposta - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DEI FABBRICATI (IMPOSTA FABBRICATI) (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ESENZIONI - NUOVE COSTRUZIONI
L'esenzione venticinquennale dell'imposta sui fabbricati, prevista dall'art.13 legge n. 408 del 1949, sull'incremento delle costruzioni edilizie, interamente recepita dalla successiva normativa sull'I.V.A. (art. 8 D.L. n. 693 del 1980 per il quale sono assoggettate all'I.V.A. nella misura del 2 per cento "le cessioni di fabbricati e porzioni di fabbricati di cui all'art.13 legge n. 408 del 1949 e succ. mod., effettuate dalle imprese costruttrici") - riguarda gli edifici che, unitariamente considerati, abbiano come destinazione prevalente quella dell'abitazione, secondo il rapporto fissato dalle norme integratrici ed interpretative di cui all'art.1 legge n. 1493 del 1962 ed all'articolo unico della legge n. 1212 del 1967 (e cioè almeno il 51 per cento della superficie totale dei piani sopraterra destinati ad abitazione non di lusso e non più del 25 per cento della stessa superficie destinata ad uffici o negozi). Qualora tale rapporto non risulti osservato, l'indicata esenzione va globalmente negata, restando preclusa ogni applicazione sia pur limitata alla porzione di edificio destinata ad abitazione.
Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 art. 13, Decreto Legge 31/10/1980 num. 693 art. 8, Legge 06/10/1962 num. 1493 art. 1 CORTE COST., Legge 02/12/1967 num. 1212
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)