Sez. L, Sentenza n. 14973 del 27/11/2001 (Rv. 550600 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - IN GENERE | Indennità di mobilità - Divieto di cumulo con trattamenti pensionistici, ex art. 6 D.L. n. 148 del 1993 - Applicabilità ai soggetti già titolari del trattamento di mobilità - Sussistenza - Questione di illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - IN GENERE
Il divieto di cumulo del trattamento di mobilità con le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, introdotto dall'art. 6, comma settimo, decreto legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito in legge 19 luglio 1993 n. 236, trova applicazione anche nei confronti dei soggetti che già percepivano l'indennità di mobilità alla data di entrata in vigore della nuova disciplina; né l'incidenza di quest'ultima sui trattamenti già esistenti può suscitare dubbi di illegittimità costituzionale, atteso che le prestazioni di mobilità, avendo natura previdenziale e trovando regolamentazione nella legge, non possono suscitare nel lavoratore un'aspettativa di conservazione della misura inizialmente prevista, in contrasto con modificazioni disposte dallo stesso legislatore per ragioni di equilibrio finanziario.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 CORTE COST., Decreto Legge 20/05/1993 num. 148 art. 6 com. 7 CORTE COST., Legge 19/07/1993 num. 236 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)