diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5009 del 11/03/2004 (Rv. 571008 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità di mobilità ex art. 7 legge n. 223 del 1991 - Natura previdenziale - Conseguenze - Patto in deroga alla legge - Validità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571008-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE

L'indennità di mobilità ai lavoratori licenziati, di cui all'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, configura una prestazione previdenziale che trova inderogabile regolamentazione nella normativa legale; ne consegue che è invalido ogni patto che valga a modificare la normativa legale sulle forme di previdenza e di assistenza obbligatorie e sulle contribuzioni e prestazioni relative, o che sia suscettibile di eludere gli obblighi delle parti attinenti alle suddette materie. (Nella specie la S.C, oltre a rilevare che una conciliazione tra le parti di un rapporto di lavoro non ha efficacia nei riguardi dell'Inps, che è terzo rispetto al negozio, ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso, ai fini del calcolo del requisito dell'anzianità di servizio previsto dall'art 16 l. cit., la rilevanza dell'accordo con cui le parti avevano pattuito che l'originario rapporto di lavoro doveva considerarsi sospeso ai soli fini retributivi e previdenziali dalla data del licenziamento fino ad una data da esse stabilita.)

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 CORTE COST., Decreto Legge 20/05/1993 num. 148 art. 6 com. 7 CORTE COST., Legge 19/07/1993 num. 236 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)