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Sez. 1, Sentenza n. 6994 del 28/03/2006 (Rv. 590939 - 01)

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - RADIO E TELEVISIONE - IN GENERE | Concessionari privati per la radiodiffusione televisiva - Offerte dirette al pubblico tramite il mezzo televisivo - Limite quantitativo ex art. 12 del d.m. n. 581 del 1993 - Asserita inapplicabilità nel caso di impossibilità di distinzione dell'offerta dal programma - Esclusione - Tempo dedicato all'informazione e all'illustrazione del prodotto - Computo ai fini della verifica del rispetto del tetto - Necessità.
Stato
decisa il 2006-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590939-01

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - RADIO E TELEVISIONE - IN GENERE

Con riguardo al tetto quantitativo alle offerte effettuate direttamente al pubblico tramite il mezzo televisivo dai concessionari privati per la radiodiffusione televisiva, previsto dall'art. 12, comma secondo, del d.m. 9 dicembre 1993, n. 581 (recante il regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi televisivi e offerte al pubblico, in attuazione dell'art. 8, comma quindicesimo, della legge 6 agosto 1990, n. 223), deve escludersi che il predetto limite non operi quando l'offerta venga presentata nell'ambito di "televendite" organizzate in maniera tale da non permettere una distinzione dell'offerta stessa dal resto del programma al quale accede, ponendosi tale assunto in contrasto con la previsione dell'art. 10, comma secondo, del citato regolamento, secondo cui le trasmissioni concernenti le offerte in questione "devono essere chiaramente riconoscibili come tali ed essere distinte dal resto dei programmi in uno spazio slegato da ogni altro contenuto editoriale". Né, d'altro canto, ai fini della verifica del rispetto del tetto, può escludersi dal computo il tempo dedicato all'informazione e all'illustrazione del prodotto, giacché il quarto comma del medesimo art. 10 dispone che gli oggetti, i prodotti o i servizi cui si riferiscono le offerte devono essere descritti in maniera precisa nei loro elementi quantitativi e qualificativi, con la conseguenza che il momento informativo si pone come parte essenziale e necessaria dell'offerta diretta.

Riferimenti normativi: Legge 06/08/1990 num. 223 art. 8 CORTE COST., Legge 06/08/1990 num. 223 art. 31 CORTE COST., Decr. Minist. Poste e telecomunicazioni 09/12/1993 num. 581 art. 10, Decr. Minist. Poste e telecomunicazioni 09/12/1993 num. 581 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)