Sez. 1, Sentenza n. 8313 del 01/09/1997 (Rv. 507407 - 01)
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - RADIO E TELEVISIONE - IN GENERE | Limiti quantitativi alla pubblicità televisiva posti dalla legge n. 223 del 1990 attuativa della direttiva CEE del 1989 n. 552 - Applicabilità alle emittenti monotematiche non aventi carattere editoriale - Sussistenza - Sospetto di illegittimità costituzionale dell'art. 8 comma nono bis legge n. 223 del 1990 - Manifesta infondatezza.
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - RADIO E TELEVISIONE - IN GENERE
L'art. 8 comma nono bis legge n. 223 del 1990, che, in attuazione della direttiva CEE del 1989 n. 552, fissa i limiti orari quotidiani per le televendite, si riferisce a qualunque trasmissione televisiva di offerta al pubblico, senza che la natura monotematica e non informativo - editoriale della emittente possa costituire un esonero dal rispetto dei predetti limiti. In tali termini la suddetta norma manifestamente non contrasta con gli artt. 3 e 41 Cost., posto che essa è frutto di una legittima scelta del legislatore che, preso atto di una disponibilità dell'etere non sufficiente a garantire un libero accesso nello stesso (e quindi della necessità di una pianificazione delle frequenze per la loro assegnazione in regime concessorio) ha inteso privilegiare le emittenti idonee a fornire trasmissioni prevalentemente a carattere informativo - culturale e di intrattenimento, sia in omaggio ai preminenti valori tutelati dall'art. 21 Cost., sia in relazione all'utilità sociale di interventi attuativi della "disciplina del commercio", nonché in vista di altri interessi imprenditoriali che una più permissiva disciplina avrebbe potuto pregiudicare.
Riferimenti normativi: Direttive Commissione CEE 09/10/1989 num. 552, Legge 06/08/1990 num. 223 art. 8 com. 9 n. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 21, Costituzione art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)