Sez. 2, Sentenza n. 14577 del 30/07/2004 (Rv. 575139 - 01)
AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - REGOLARIZZAZIONE DEL TITOLO DI PROPRIETÀ | Usucapione speciale ex art. 1159 cod. civ. - Condizioni - Concreto esercizio di attività agricola - Necessità.
AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - REGOLARIZZAZIONE DEL TITOLO DI PROPRIETÀ
Per l'applicazione dell'usucapione speciale di cui all'art. 1159 bis cod.civ. - introdotta dalla legge 346/1976 con la finalità di sviluppare e salvaguardare il lavoro agricolo - non è sufficiente che il fondo sia iscritto nel catasto rustico, ma è necessario che esso sia destinato in concreto all'attività agraria, atteso che la suddetta usucapione può avere ad oggetto soltanto un fondo rustico inteso come entità agricola ben individuata, che sia destinata ed ordinata a una propria vicenda produttiva.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1159 bis, Legge 10/05/1976 num. 346 art. 1 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 346 art. 2, Legge 10/05/1976 num. 346 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)