Sez. 2, Sentenza n. 13325 del 06/10/2000 (Rv. 540841 - 01)
AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - REGOLARIZZAZIONE DEL TITOLO DI PROPRIETÀ | Usucapione speciale ex art. 1159 bis cod. civ. - Condizioni - Concreto esercizio di attività agricola - Necessità - Fattispecie relativa a ipotesi di mancata prova del prevalente svolgimento di attività agricola.
AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - REGOLARIZZAZIONE DEL TITOLO DI PROPRIETÀ
Atteso che la legge n. 346 del 1976, che ha introdotto l'usucapione speciale disciplinata dall'art. 1159 bis cod. civ., ha la finalità di sviluppare e salvaguardare il lavoro agricolo, condizione necessaria per l'applicazione di tale ipotesi di usucapione è la concreta destinazione all'attività agricola del fondo rustico. (Nella specie il giudice di merito - con sentenza confermata dalla S.C. - aveva rigettato la domanda perché l'interessato, che aveva realizzato sul fondo una fornace per la produzione di laterizi, non aveva provato l'esercizio sul fondo stesso di un'attività prevalentemente agricola).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1159 bis, Legge 10/05/1976 num. 346 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)