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Sez. 2, Sentenza n. 1045 del 28/01/1995 (Rv. 490082 - 01)

AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - REGOLARIZZAZIONE DEL TITOLO DI PROPRIETÀ | Usucapione speciale ex art. 1159 bis cod. civ. - Oggetto - Fondo iscritto nel catasto rustico - Idoneità - Esclusione - Destinazione in concreto del fondo all'attività agraria - Necessità.
Stato
decisa il 1995-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490082-01

AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - REGOLARIZZAZIONE DEL TITOLO DI PROPRIETÀ

Per l'applicazione della usucapione speciale, di cui all'art. 1159-bis, cod. civ. - introdotta dalla legge 10 maggio 1976 n. 346 - non è sufficiente che il fondo sia iscritto nel catasto rustico, ma è necessario che esso sia destinato in concreto all'attività agraria, atteso che la suddetta usucapione può avere per oggetto soltanto un fondo rustico, inteso come entità agricola ben individuata, che sia destinata ed ordinata a una propria vicenda produttiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1159 bis, Legge 10/05/1976 num. 346 art. 1 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 346 art. 2, Legge 10/05/1976 num. 346 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)