Sez. L, Sentenza n. 2320 del 11/06/1975 (Rv. 376167 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - IN GENERE - ASSISTENZA PREVISTA DALL'ART 3, ULTIMO COMMA DELLA LEGGE N 433 DEL 1964 - ESTENSIONE - OPERAI POSTI IN TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE SUCCESSIVAMENTE AL 31 GENNAIO 1966 - ASSISTIBILITA - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - IN GENERE - ASSISTENZA PREVISTA DALL'ART 3, ULTIMO COMMA DELLA LEGGE N 433 DEL 1964 - ESTENSIONE - OPERAI POSTI IN TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE SUCCESSIVAMENTE AL 31 GENNAIO 1966 - ASSISTIBILITA - ESCLUSIONE.*
La norma di cui all'art 3, ultimo comma, della legge 23 giugno 1964 n 433 - la quale riconosceva l'assistenza in caso di malattia, secondo la disciplina vigente, agli operai dipendenti da imprese industriali i quali, essendosi venuti a trovare nella situazione di sospensione dal lavoro o di lavoro ad orario ridotto entro un anno dall'entrata in vigore di detta legge, avevano diritto allo speciale trattamento di integrazione salariale regolato dai primi tre commi della stessa disposizione - e stata estesa, in virtu degli artt 2 della legge 5 luglio 1965 n 833 e primo del DL 29 marzo 1966 n 129 soltanto agli operai che si fossero venuti a trovare nella predetta situazione non oltre il 31 gennaio 1966. La suddetta norma non e pertanto applicabile agli operai posti in trattamento di integrazione salariale successivamente a tale data.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 23/06/1964 num. 433 art. 3, Legge 05/07/1965 num. 833 art. 2, Decreto Legge 29/03/1966 num. 129 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)