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Sez. L, Sentenza n. 4768 del 19/07/1980 (Rv. 408575 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIA - ASSISTENZA - INDENNITA E SUSSIDI - SUSSIDIO GIORNALIERO - MATERNITA - LAVORATRICI MADRI - TRATTAMENTO PREVIDENZIALE NEL PERIODO SUCCESSIVO AL 31 DICEMBRE 1966 MA ANTECEDENTE ALLA LEGGE N 1204 DEL 1971 - DISCIPLINA EX LEGGE N 860 DEL 1950 ED EX DPR N 568 DEL 1953 - APPLICABILITA - CONSEGUENZE - LAVORATRICE POSTA IN CASSA INTEGRAZIONE DA OLTRE SESSANTA GIORNI DALL'INIZIO DEL PERIODO DI INTERDIZIONE OBBLIGATORIA DAL LAVORO PER MATERNITA - DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA ED ALLA INDENNITA DI MATERNITA - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1980-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408575-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIA - ASSISTENZA - INDENNITA E SUSSIDI - SUSSIDIO GIORNALIERO - MATERNITA - LAVORATRICI MADRI - TRATTAMENTO PREVIDENZIALE NEL PERIODO SUCCESSIVO AL 31 DICEMBRE 1966 MA ANTECEDENTE ALLA LEGGE N 1204 DEL 1971 - DISCIPLINA EX LEGGE N 860 DEL 1950 ED EX DPR N 568 DEL 1953 - APPLICABILITA - CONSEGUENZE - LAVORATRICE POSTA IN CASSA INTEGRAZIONE DA OLTRE SESSANTA GIORNI DALL'INIZIO DEL PERIODO DI INTERDIZIONE OBBLIGATORIA DAL LAVORO PER MATERNITA - DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA ED ALLA INDENNITA DI MATERNITA - INSUSSISTENZA.*

Nel periodo successivo al 31 dicembre 1966, data di cessazione di efficacia della legge 23 giugno 1964 n 433, ma antecedente a quella di entrata in vigore della legge 30 dicembre 1971 n 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri, il trattamento previdenziale di queste resta disciplinato dalla legge 26 agosto 1950 n 860 e del relativo regolamento di esecuzione approvato con DPR 21 maggio 1953 n 568 con la conseguenza che la lavoratrice posta in tale periodo in cassa integrazione da oltre sessanta giorni dall'inizio del periodo d'interdizione obbligatoria dal lavoro per maternita non ha diritto alla prestazione assicurativa ed all'indennita di maternita a norma dell'art 26 del citato regolamento di esecuzione della legge n 860 del 1950, il quale prevede che la lavoratrice non ha piu diritto alla prestazione assicurativa quando sia decorso il periodo di sessanta giorni tra la sospensione del rapporto e lo inizio di quello di interdizione obbligatoria dal servizio. (V 2320/75, mass n 376167; (V 408/74, mass n 368116; (V 1876/71, mass n 352431).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 26/08/1950 num. 860 art. 17, DPR 21/05/1953 num. 568 art. 26 CORTE COST., Legge 23/06/1964 num. 433 art. 3, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)