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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 15302 del 25/07/2016 (Rv. 640866 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE | Indennità premio di servizio - Determinazione - Versamenti effettuati dal datore di lavoro pubblico a fondo individuale integrativo di previdenza - Computabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640866-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE

I versamenti effettuati dal datore di lavoro (nella specie, ERSAM - Ente Regionale di Sviluppo Agricolo per il Molise) sul Fondo individuale integrativo di previdenza non sono utili ai fini del calcolo dell'indennità premio di servizio, in quanto la retribuzione contributiva, alla quale la stessa si commisura a norma dell'art. 4 della l. n. 152 del 1968, è costituita solo dagli emolumenti testualmente menzionati dall'art. 11, comma 5, legge cit., la cui elencazione ha carattere tassativo e il cui riferimento allo "stipendio o salario" richiede un'interpretazione restrittiva, attesa la specifica ed esclusiva indicazione, quali componenti di tale voce, dei soli aumenti periodici della tredicesima mensilità e del valore degli assegni in natura.

Riferimenti normativi: Legge 08/03/1968 num. 152 art. 4 CORTE COST., Legge 08/03/1968 num. 152 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)