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Sez. L - , Sentenza n. 14758 del 14/06/2017 (Rv. 644773 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE | Versamenti datoriali nei fondi di previdenza integrativa - Istituti di credito - Periodo anteriore al d.lgs. n. 124 del 1993 - Natura previdenziale e non retributiva di detti contributi - Conseguenze.
Stato
decisa il 2017-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644773-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE

Per il periodo anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 124 del 1993, i versamenti del datore di lavoro nei fondi di previdenza complementare - sia che il fondo abbia personalità giuridica autonoma, sia che consista in una gestione separata del datore stesso - hanno natura previdenziale, non retributiva, sicché non rientrano nella base di calcolo delle indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 38, Cod. Civ. art. 2117, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2123, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/04/1993 num. 124 CORTE COST., Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 9 bis CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 193 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 194 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)