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Sez. U, Sentenza n. 4684 del 09/03/2015 (Rv. 634402 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE | Versamenti datoriali nei fondi di previdenza integrativa - Periodo anteriore al d.lgs. n. 124 del 1993 - Natura - Conseguenze.
Stato
decisa il 2015-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634402-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE

Per il periodo anteriore alla riforma di cui al d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, i versamenti del datore di lavoro nei fondi di previdenza complementare - sia che il fondo abbia personalità giuridica autonoma, sia che consista in una gestione separata del datore stesso - hanno natura previdenziale, non retributiva, sicché non rientrano nella base di calcolo delle indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2117, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/04/1993 num. 124 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)