Sez. 1, Sentenza n. 43153 del 14/10/2004 Cc. (dep. 04/11/2004) Rv. 230144 - 01
ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - IN GENERE | Sospensione condizionata della pena "ex" art. 1 lett. d) legge n. 207 del 2003 - Esclusioni soggettive - Esclusione di colui che sia stato ammesso ad una misura alternativa alla detenzione - Sussistenza - Fattispecie.
ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - IN GENERE
L'interpretazione letterale dell'art. 1 comma terzo lett. d), legge n. 207 del 2003 impone di ritenere che il condannato ammesso alla misura alternativa alla detenzione sia escluso dal beneficio della sospensione della pena, anche se la anzidetta misura non sia più in atto. (In una fattispecie nella quale la istanza di sospensione era stata avanzata da colui che aveva subito la revoca della misura alternativa per violazione delle prescrizioni, la Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile detta istanza, osservando che si determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla situazione di colui che, essendosi invece attenuto alle dette prescrizioni, sarebbe escluso dal beneficio della sospensione per la sua condizione soggettiva).
Riferimenti normativi: Legge 01/08/2003 num. 207 art. 1 com. 3 lett. D CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)