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Sez. 1, Sentenza n. 41115 del 21/09/2004 Cc. (dep. 20/10/2004) Rv. 229783 - 01

ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - pene detentive | Sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi della legge n. 207 del 2003 - Presupposti ostativi - Revoca di misura alternativa - Cause - Indicazione.
Stato
decisa il 2004-09-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229783-01

ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - pene detentive

Il divieto di sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi della legge n. 207 del 2003 è applicabile anche ai soggetti che, già beneficiari di una misura alternativa alla detenzione, ne abbiano subito la revoca per fatto colpevole, poichè l'applicazione del beneficio è consentita solo in ipotesi di revoca per fatto non addebitabile al condannato, quale, ad esempio, la sopravvenienza di un titolo esecutivo la cui pena, sommata a quella per cui è stata concessa la misura alternativa, ecceda i limiti previsti per la sua prosecuzione. (Conf. Cass. sez. I, 22 settembre 2004 n. 3470, Grasso e Cass. sez. I 23 settembre 2004 n. 3538, Salustri).

Riferimenti normativi: Legge 01/08/2003 num. 207 art. 1 com. 3 lett. D CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)