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Sez. 1, Sentenza n. 42273 del 21/09/2004 Cc. (dep. 28/10/2004) Rv. 229775 - 01

ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - IN GENERE | Sospensione condizionata della pena - Condannato a cui sia stata revocata una misura alternativa alla detenzione - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-09-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229775-01

ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - IN GENERE

La sospensione condizionata della pena introdotta dall'art. 1 Legge 1/8/2003 n. 207, pur avendo una connotazione indulgenziale, è strutturata come mezzo di recupero sociale e non si applica ai condannati ai quali sia stata revocata una misura alternativa alla detenzione per fatto non incolpevole, in quanto espressione sintomatica della impraticabilità del trattamento extramurario.

Riferimenti normativi: Legge 01/08/2003 num. 207 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)