Sez. 1, Sentenza n. 42273 del 21/09/2004 Cc. (dep. 28/10/2004) Rv. 229775 - 01
ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - IN GENERE | Sospensione condizionata della pena - Condannato a cui sia stata revocata una misura alternativa alla detenzione - Applicabilità - Esclusione.
ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - IN GENERE
La sospensione condizionata della pena introdotta dall'art. 1 Legge 1/8/2003 n. 207, pur avendo una connotazione indulgenziale, è strutturata come mezzo di recupero sociale e non si applica ai condannati ai quali sia stata revocata una misura alternativa alla detenzione per fatto non incolpevole, in quanto espressione sintomatica della impraticabilità del trattamento extramurario.
Riferimenti normativi: Legge 01/08/2003 num. 207 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)