Sez. L, Sentenza n. 2326 del 15/02/2003 (Rv. 560528 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE | Dipendenti in esodo anticipato - Impossibilità di usufruire dell'intero periodo di ferie maturate - Esonero del datore di lavoro dall'obbligo di corrispondere l'indennità sostitutiva - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa all'interpretazione dell'art. 4 del c.c.n.l. 1993 - 1995.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE
Con riferimento ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato in esodo anticipato ex art. 1 legge n. 141 del 1990, l'impossibilità di usufruire dell'intero periodo di ferie maturate, in dipendenza dell'accoglimento della domanda di prepensionamento, non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di corrispondere l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, posto che solo l'irragionevole rifiuto del lavoratore di accettare ogni soluzione offerta dal datore di lavoro vale ad estinguere il diritto alle ferie e alle conseguenziali indennità risarcitorie (nella specie, in virtù dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, interpretando l'art. 4, quattordicesimo comma, del c.c.n.l. 1993 - 1995, aveva ritenuto che la deroga al principio generale - contrattualmente stabilito - di effettività delle ferie, prevista da tale disposizione in caso di risoluzione del rapporto e di mancata fruizione delle ferie per motivi non dipendenti dalla volontà del lavoratore, dovesse trovare applicazione anche per l'ipotesi del prepensionamento).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 07/06/1990 num. 141 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)