Sez. L, Sentenza n. 15776 del 09/11/2002 (Rv. 558377 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI | Mancato godimento per causa non imputabile al datore di lavoro - Conseguenze - Diritto ad indennità sostitutiva - Sussistenza - Fondamento - Natura giuridica - Limiti del diritto - Assenza di previsione contrattuale in ordine a tale diritto - Ininfluenza - Fattispecie relativa a ferie non godute da dipendente delle Ferrovie dello Stato SpA a causa della risoluzione del rapporto di lavoro.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI
Dal mancato godimento delle ferie - una volta divenuto impossibile per il datore di lavoro, anche senza sua colpa, adempiere l'obbligo di consentirne la fruizione - deriva il diritto del lavoratore al pagamento dell'indennità sostitutiva, che ha natura retributiva, in quanto rappresenta la corresponsione del valore di prestazioni non dovute e non restituibili in forma specifica, in misura pari alla retribuzione. Le clausole del contratto collettivo di diritto comune, che disciplinano esclusivamente il godimento delle ferie e non anche l'indennità sostitutiva, vanno interpretate - alla luce dell'irriducibilità del diritto alle ferie, del divieto di monetizzazione di siffatto diritto, e in applicazione del principio di conservazione del contratto - nel senso che, in caso di mancata fruizione delle ferie per causa non imputabile al lavoratore, non è escluso il diritto di quest'ultimo all'indennità sostitutiva, anche in riferimento alle cc.dd. "ferie aggiuntive", le quali costituiscono oggetto di un diritto contrattuale, pure se condizionato alla temporale capienza nell'anno di cessazione del rapporto (Nella riconosciuto il diritto del lavoratore all'indennità sostituiva, in relazione a ferie non godute a causa della anticipata risoluzione del rapporto nel corso dell'anno, ed in riferimento all'art. 52, comma 9, del C.c.n.l. del 1990per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato SpA, il quale non prevede siffatta indennità e subordina il godimento del periodo completo annuale di ferie alla possibilità della loro fruizione prima della risoluzione del rapporto).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1367
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)