Sez. 1, Sentenza n. 8388 del 02/09/1997 (Rv. 507463 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - DELL'ATTORE | Contratto di patrocinio - Nullità - Conseguenze - Perdita dello "ius postulandi" da parte del difensore - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - DELL'ATTORE
La procura alle liti, come atto interamente disciplinato dalla legge processuale, è insensibile alla sorte del contratto di patrocinio, soggetto alla disciplina sostanziale relativa al mandato; la nullità del contratto di patrocinio, pertanto, non toglie al difensore lo "ius postulandi" attribuito con la procura. (Nella specie, la S.C., in applicazione del suesposto principio, ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal difensore di un ente pubblico per essere il procuratore sfornito della capacità di rappresentare l'ente, dovendo ritenersi nullo il contratto di conferimento dell'incarico professionale sottoscritto senza la previa acquisizione dell'autocertificazione cosiddetta "antimafia").
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2230
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)