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Sez. 2, Sentenza n. 579 del 26/01/1981 (Rv. 411066 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - RAPPORTO INTERNO TRA DIFENSORE E SOGGETTO CHE CONFERISCE L'INCARICO - NATURA - CONSEGUENZE - CLIENTE - DETERMINAZIONE - CRITERI - PAGAMENTO DEL COMPENSO - SOGGETTO OBBLIGATO.*
Stato
decisa il 1981-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411066-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - RAPPORTO INTERNO TRA DIFENSORE E SOGGETTO CHE CONFERISCE L'INCARICO - NATURA - CONSEGUENZE - CLIENTE - DETERMINAZIONE - CRITERI - PAGAMENTO DEL COMPENSO - SOGGETTO OBBLIGATO.*

Dal mandato o procura alle liti-consistente nella dichiarazione ex art 83 cod proc civ della parte (o di chi per essa) che investe della rappresentanza in giudizio il difensore-si distingue il rapporto interno tra quest'ultimo e la parte (o chi per essa), attinente al conferimento dell'incarico, il quale e soggetto alle norme di un ordinario mandato di diritto sostanziale, sicche cliente e, indipendentemente dalla provenienza della procura alle liti, colui che affida il patrocinio al legale e che, avendogli chiesto la prestazione della sua opera, e obbligato direttamente alla corresponsione del relativo compenso. (V 4250/80, mass n 408116; (Conf 5620/79, mass n 402220; (Conf 920/73, mass n 363284; (Conf 2880/67, mass n 330495).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1703, Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)