Sez. 2, Sentenza n. 5336 del 08/06/1996 (Rv. 498027 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE | Soggetto obbligato - Individuazione - Criteri - Conferimento di incarico da svolgere in favore di un terzo - Duplicità di rapporti - Configurabilità.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE
Obbligato a corrispondere il compenso professionale al difensore per l'opera professionale richiesta, se ed in quanto la stessa sia stata svolta, non è necessariamente colui che ha rilasciato la procura alla lite, potendo anche esser colui che abbia affidato al legale il mandato di patrocinio, anche se questo sia stato richiesto e si sia svolto nell'interesse di un terzo, instaurandosi in tale ipotesi, collateralmente al rapporto con la parte che abbia rilasciato la procura ad "ad litem", un altro distinto rapporto interno ed extraprocessuale regolato dalle norme di un ordinario mandato, in virtù del quale la posizione del cliente viene assunta non dal patrocinato ma da chi ha richiesto per lui l'opera professionale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1705, Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)