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Sez. L, Sentenza n. 8271 del 29/04/2004 (Rv. 572476 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Demansionamento professionale del lavoratore - Conseguente diritto al risarcimento dei danni - Prova del danno - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Liquidazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. - Ammissibilità - Difficoltà di pervenire alla quantificazione - Legittimità del rigetto della domanda - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572476-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE

In caso di accertato demansionamento professionale del lavoratore in violazione dell'art. 2103 cod. civ., il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l'esistenza del relativo danno in base agli elementi di fatto relativi alla durata della qualificazione e ad altre circostanze del caso concreto, potendo procedere ad una autonoma valutazione equitativa del danno, rispetto alla quale non ostano né l'eventuale insuccesso di una ctu disposta al fine di quantificarlo in concreto alla luce di criteri "latu sensu" oggettivi, né l'eventuale inidoneità e\o erroneità dei parametri risarcitori indicati dal danneggiato, dovendosi, per converso, ritenere contraria a diritto un'eventuale decisione di "non liquet", fondata, appunto, sull'asserita inadeguatezza dei criteri indicati dall'attore o sulla pretesa impossibilità di individuarne alcuno, risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente acclarato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità di una richiesta risarcitoria relativa ad una "certa res lesiva".(Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che la corte di merito, con la sentenza impugnata, non si fosse attenuta ai principi di diritto sopra indicati, avendo rigettato la domanda di risarcimento del danno in via equitativa a fronte della considerazione del mantenimento della retribuzione su livelli invariati, e dell'assenza della allegazione di un danno ulteriore e di indicazioni sulla sua consistenza, laddove il lavoratore, demansionato da progettista addetto alla componentistica a semplice addetto al magazzino, aveva indicato indici di danno quali la perdita del bagaglio professionale, la compromissione di una sua possibile riconversione, il pregiudizio morale e psicologico incidente anche sulla vita di relazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)