Sez. L, Sentenza n. 9597 del 09/05/2005 (Rv. 581840 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI | Trasferimento del lavoratore da una città ad un'altra - Perdita patrimoniale - Eventualità - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI
Il trasferimento del lavoratore da una città ad un'altra non sempre determina una perdita patrimoniale e, ove questa sussista, non tutta può essere impossibile da provare (per esempio: spese di trasloco o di alloggio); né alcuna norma del cod. civ. permette di accogliere una nozione di danno da illegittimo trasferimento con funzione punitiva invece che puramente riparatoria, sì che il danno sia comunque risarcibile in presenza del trasferimento (nella specie, la Corte Cass. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva proceduto alla liquidazione equitativa del danno patrimoniale da trasferimento, prescindendo dalla prova di un'effettiva perdita patrimoniale in termini economici).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)