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Sez. L, Sentenza n. 7967 del 01/06/2002 (Rv. 554812 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Demansionamento professionale del lavoratore - Conseguente diritto al risarcimento danni - - Liquidazione - Determinazione equitativa - Riferimento all'entità della retribuzione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2002-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554812-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE

In caso di demansionamento professionale del lavoratore in violazione dell'art. 2103 cod. civ. (nella specie, per rilevante riduzione quantitativa delle mansioni), la determinazione del danno patrimoniale giudizialmente accertato (alla quale il giudice è tenuto, in presenza di una specifica domanda di risarcimento da parte dello stesso lavoratore) può avvenire anche in via equitativa, eventualmente con riferimento all'entità della retribuzione risultante dalle buste - paga prodotte in giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)