Sez. U, Sentenza n. 1622 del 04/03/1983 (Rv. 426460 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - FARMACIE (TIPI DI ESERCIZIO) - RURALI SOVVENZIONATE - INDENNITÀ DI DISAGIATA RESIDENZA PER I TITOLARI, DIRETTORI O GESTORI PROVVISORI DI FARMACIE RURALI - ATTRIBUZIONE - DISCIPLINA EX LEGE N. 221/1968 - DISTINZIONI - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA SPETTANZA ED ALLA MISURA DELL'INDENNITÀ - ATTRIBUZIONE ALL'AGO OD AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CRITERI RISPETTIVI.*
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - FARMACIE (TIPI DI ESERCIZIO) - RURALI SOVVENZIONATE - INDENNITÀ DI DISAGIATA RESIDENZA PER I TITOLARI, DIRETTORI O GESTORI PROVVISORI DI FARMACIE RURALI - ATTRIBUZIONE - DISCIPLINA EX LEGE N. 221/1968 - DISTINZIONI - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA SPETTANZA ED ALLA MISURA DELL'INDENNITÀ - ATTRIBUZIONE ALL'AGO OD AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CRITERI RISPETTIVI.*
Nel sistema introdotto dalla legge 8 marzo 1968 n. 221, l'attribuzione dell'indennità di disagiata residenza ai farmacisti titolari, direttori o gestori provvisori di farmacie rurali è diversamente disciplinata, a seconda che la farmacia sia ubicata in località con popolazione compresa fra tremila e cinquemila abitanti, ovvero in centri con popolazione inferiore: nella prima ipotesi, la concessione dell'indennità è rimessa allo apprezzamento discrezionale dell'apposita commissione provinciale, prevista dall'art. 105 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al R.d. n. 1265 del 1934, sempre che il reddito del farmacista non superi un certo ammontare, mentre, nella seconda ipotesi, l'indennità è dovuta, indipendentemente dall'entità del reddito del farmacista, in una misura predeterminata dalla legge, graduata in rapporto inverso all'entità della popolazione del luogo, e la predetta commissione ha compiti meramente ricognitivi dei presupposti e dei requisiti posti dalla legge, secondo modalità di accertamento pur esse fissate dalla norma, senza alcun potere discrezionale di apprezzamento né in ordine all'an, né in ordine all'an, né in ordine al quantum. Di conseguenza, se nel primo caso la posizione del detto interessato ha consistenza di interesse legittimo, venendo il credito ad esistenza solo con il provvedimento (discrezionale) di liquidazione, nel secondo caso il farmacista (ancorché di farmacia di non nuova Costituzione) ha un diritto soggettivo perfetto all'indennità, e le controversie concernenti la spettanza e la misura della medesima rientrano, pertanto, nella giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale l'interessato può contestare il provvedimento negativo della competente commissione provinciale e proporre Azione di condanna dell'amministrazione obbligata al pagamento. (V 4549/81, mass n 415262; (V 5530/77, mass n 389165; (V 3062/77, mass n 386621; (V 1060/77, mass n 384695).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 105, Legge 08/03/1968 num. 221 art. 2, Legge 08/03/1968 num. 221 art. 3, Legge 08/03/1968 num. 221 art. 4, Legge 08/03/1968 num. 221 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)