Sez. L, Sentenza n. 25213 del 28/11/2006 (Rv. 593527 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale - Domanda per l'inquadramento quale dirigente di primo livello del ruolo medico previa valutazione di idoneità per pregresso servizio ultraquinquennale nel ruolo di guardia medica - Legittimazione passiva - Regione - Sussistenza - Presupposto della pregressa titolarità, per almeno cinque anni, dell'incarico a tempo indeterminato in detto ruolo - Decorrenza - Dalla delibera di nomina - Fondamento.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 8, comma 1 bis, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (inserito dall'art. 9 del d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517), nel testo precedente alle modificazioni introdotte per effetto del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, la legittimazione passiva relativa alla domanda per l'inquadramento dei medici convenzionati, risultanti titolari di incarico nel servizio di guardia medica e medicina dei servizi, nel primo livello dirigenziale del ruolo medico in soprannumero spetta alla Regione e, al fine della valutazione del suddetto requisito di idoneità, il termine quinquennale del pregresso rapporto di incarico professionale a tempo indeterminato con il S.S.N. deve considerarsi decorrente dalla delibera di nomina e non dall'inizio della prestazione, sulla scorta sia dall'elemento letterale del riferimento alla "titolarità" dell'incarico, che deve intendersi coincidente con il conferimento dello stesso (indipendentemente dalla data di inizio effettivo dell'esecuzione delle prestazioni professionali), che dalla "ratio legis" di collegare il requisito medesimo ad un momento cronologico certo ed uguale per tutti gli interessati.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 com. 1 n. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 07/12/1993 num. 517 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)