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Sez. L, Sentenza n. 14582 del 12/10/2002 (Rv. 557873 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Incarichi di guardia medica - Art. 8 comma primo bis D.Lgs. 502/92 - Utilizzo "ad esaurimento" di medici già in servizio - Divieto di nuovi incarichi e di utilizzo di personale non in servizio alla data del 31 dicembre 1993 - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557873-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE

In tema di conferimento di incarichi di guardia medica, l'art. 8 comma primo bis del decreto legislativo n. 502/92 (nel testo modificato dall'art. 9 D.Lgs. n. 517/93), secondo il quale devono essere utilizzati "ad esaurimento" i medici addetti ad una certa epoca alle attività di guardia medica e di medicina dei servizi, va inteso nel senso che a decorrere dal 30 dicembre 1993, data di entrata in vigore del decreto 517, non è consentito non solo il conferimento di nuovi incarichi, ma anche l'utilizzazione di personale diverso da quello già addetto alla stessa data all'espletamento dell'attività in questione, per il quale soltanto valgono le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 48 legge 833/1978.(nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in contrasto con norma imperativa, aveva ritenuto sufficiente il conferimento dell'incarico prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo citato, senza considerare che si trattava di nuovo incarico da eseguirsi a partire dal 31 dicembre 1993).

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., Legge 30/12/1992 num. 502 art. 8 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 07/12/1993 num. 517 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)