Sez. 3, Sentenza n. 6289 del 22/11/1982 (Rv. 423952 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - LEGGE COSIDETTA SULL'EQUO CANONE - INTIMAZIONE DI SFRATTO PER MOROSITÀ - PURGAZIONE DELLA MORA - TERMINE DI GRAZIA EX ARTT. 5 E 55 DELLA LEGGE N. 392/1978 - PAGAMENTO DEL SOLO CANONE DOVUTO - MANCATO PAGAMENTO IN TERMINI DELLE SPESE PROCESSUALI LIQUIDATE - ORDINANZA DI CONVALIDA - PRONUNCIA - LEGITTIMITÀ.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - LEGGE COSIDETTA SULL'EQUO CANONE - INTIMAZIONE DI SFRATTO PER MOROSITÀ - PURGAZIONE DELLA MORA - TERMINE DI GRAZIA EX ARTT. 5 E 55 DELLA LEGGE N. 392/1978 - PAGAMENTO DEL SOLO CANONE DOVUTO - MANCATO PAGAMENTO IN TERMINI DELLE SPESE PROCESSUALI LIQUIDATE - ORDINANZA DI CONVALIDA - PRONUNCIA - LEGITTIMITÀ.*
In tema di locazione d'immobili urbani, qualora il conduttore cui sia stato intimato lo sfratto per morosità nel pagamento del canone, - ottenuta la concessione del termine di grazia previsto dagli artt. 5 e 55 della legge 27 luglio 1978 n. 392 - provveda, nel termine concessogli, a corrispondere i canoni dovuti ma non le spese processuali liquidate dal giudice in Sede di concessione del beneficio, legittimamente viene emessa, alla successiva udienza alla quale, ai sensi del terzo comma del richiamato art. 55, la causa è stata rinviata, ordinanza di convalida di sfratto, dovendosi ritenere il permanere della morosità, la cui purgazione è condizionata anche al pagamento delle spese processuali liquidate dal giudice.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 658 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 5 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 55 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)