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Sez. 3, Sentenza n. 3977 del 27/04/1994 (Rv. 486372 - 01)

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Disposizioni processuali - Controversie relative alla determinazione, all'aggiornamento ed all'adeguamento del canone - Morosità del conduttore - Termine per il pagamento dei canoni scaduti (sanatoria) | Mancato integrale pagamento nel termine concesso - Conseguenze - Legittima emissione dell'ordinanza di convalida all'udienza di rinvio - Necessità di verifica della inadempienza residua - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486372-01

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Disposizioni processuali - Controversie relative alla determinazione, all'aggiornamento ed all'adeguamento del canone - Morosità del conduttore - Termine per il pagamento dei canoni scaduti (sanatoria)

In tema di locazione di immobili urbani, qualora il conduttore cui sia stato intimato lo sfratto per morosità nel pagamento del canone - ottenuta la concessione del termine di grazia previsto dagli artt. 5 e 55 della legge 27 luglio 1978 n. 392 - non provveda, nel termine concesso, a pagare integralmente i canoni scaduti con gli interessi e le spese processuali liquidate dal giudice in sede di concessione del termine, legittimamente viene emessa (nella successiva udienza alla quale la causa è stata rinviata) ordinanza di convalida di sfratto, senza necessità di una nuova verifica della inadempienza residua.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 663 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 5 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 55 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)