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Sez. U, Sentenza n. 11276 del 10/11/1998 (Rv. 520528 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Errore tecnico - giudico del magistrato - Rilevanza disciplinare - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie in tema di adozione del rito abbreviato.
Stato
decisa il 1998-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520528-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, per il principio di indipendenza della magistratura non sono sindacabili gli atti posti in essere dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, non potendosi ravvisare alcun illecito nella violazione di legge inerente alla inesattezza tecnico - giuridica dei provvedimenti emessi. Tuttavia sussiste la responsabilità disciplinare del magistrato, in relazione al provvedimento reso, quando la violazione di legge è idonea ad evidenziare un comportamento connotato da scarso impegno e insufficiente ponderazione o da approssimazione e limitata diligenza, ovvero quando il suddetto provvedimento sia il risultato di un comportamento del tutto arbitrario, in quanto determinato da dolo o colpa grave, giacché in tali ipotesi, il comportamento stesso è suscettibile di incidere negativamente sul prestigio dell'ordine giudiziario (nel caso di specie la S.C. ha confermato la pronunzia della sezione disciplinare del CSM che aveva accertato la sussistenza dell'illecito disciplinare di un giudice delle indagini preliminari che aveva adottato il rito abbreviato in materia non consentita dalla legge, in aperta e cosciente violazione di una pronunzia di illegittimità costituzionale).

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)