Sez. U, Sentenza n. 9092 del 13/09/1997 (Rv. 507953 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Errore tecnico giuridico del magistrato in atti o provvedimenti giurisdizionali - Illecito disciplinare - Configurabilità - Condizioni.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
Con riferimento ad atti e provvedimenti resi da un magistrato nell'esercizio delle sue funzioni la ricorrenza di un illecito disciplinare ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511, non può essere ravvisata nella mera violazione di legge cioè nell'inesattezza tecnico giuridica di detti atti o provvedimenti (tranne i casi di dolo o colpa grave e ferma restando la denunziabilità dei relativi vizi con i previsti mezzi di impugnazione) ma deve essere affermata quando la violazione sia idonea ad evidenziare un comportamento di scarsa ponderazione, approssimazione, frettolosità o limitata diligenza, tale comportamento essendo suscettibile di incidere negativamente sul piano del prestigio dell'ordine giudiziario.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)