diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 538 del 04/08/2000 (Rv. 539145 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Atti e provvedimenti resi dal magistrato nell'esercizio delle funzioni - Censurabilità in sede disciplinare anche in relazione all'interpretazione e applicazione di norme giuridiche - Condizioni - Fattispecie in tema di interpretazione dell'art. 373 comma quarto cod. proc. pen..
Stato
decisa il 2000-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539145-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

Il comportamento del magistrato può essere censurato sul piano disciplinare anche con riguardo ad atti e provvedimenti resi nell'esercizio delle sue funzioni e, quindi, anche con riguardo all'attività interpretativa e applicativa delle norme di diritto, quando tale attività riveli scarsa ponderazione, approssimazione, frettolosità o limitata diligenza, idonee a riverberarsi negativamente sulla credibilità del magistrato o sul prestigio dell'ordine giudiziario, restando escluso che la censurabilità, in tali limiti, dell'attività del magistrato sia configurabile come violazione del principio di indipendenza della magistratura. (Fattispecie relativa all'interpretazione dell'art. 373 comma quarto cod. proc. pen. con riferimento alla necessità o meno di immediata verbalizzazione di dichiarazioni contenenti notizie di reato rese al Pubblico Ministero da imputati detenuti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 373, Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)