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Sez. 2, Sentenza n. 11204 del 13/11/1993 (Rv. 484315 - 01)

Procedimento civile - Interruzione del processo - Morte del procuratore - In genere | Interruzione automatica del processo ex art. 301 cod. proc. civ. - Mancato rilievo da parte del giudice d'appello - Nullità della sentenza - Deducibilità e prova per la prima volta in sede di legittimità - Cassazione con rinvio ad altro giudice ex art. 383 cod. proc. civ..
Stato
decisa il 1993-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484315-01

Procedimento civile - Interruzione del processo - Morte del procuratore - In genere

Il mancato rilievo da parte del giudice d'appello della interruzione automatica del processo a norma dell'art. 301 cod. proc. civ. per la morte dell'unico procuratore della parte costituita, implica la nullità degli atti processuali successivamente compiuti e di riflesso la nullità della sentenza, che può essere dedotta e provata per la prima volta in sede di legittimità a norma dell'art. 372 cod. proc. civ., con la produzione dei documenti relativi a detto evento, con la conseguenza che, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata, in applicazione della norma generale di cui all'art. 383 cod. proc. civ., ad altro giudice di pari grado nella stessa fase in cui il processo si trovava alla data dell'evento interruttivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 304, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)