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Sez. 6, Sentenza n. 18218 del 11/03/2003 Cc. (dep. 16/04/2003) Rv. 225343 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Complessità del dibattimento -Possibilità di disporre la sospensione in ogni momento del dibattimento - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2003-03-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225343-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE

L'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 304, comma 2 cod. proc. pen. può essere adottata in ogni momento del giudizio e, qualora intervenga in una fase avanzata del dibattimento, non deve dipendere necessariamente da fatti sopravvenuti e imprevedibili, ma semplicemente dalla valutazione prognostica che la complessità del dibattimento possa far superare i termini massimi di fase. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittima la sospensione dei termini disposta in base alla previsione di tempi lunghi di espletamento della prova testimoniale già ammessa, legata alla decisione del collegio di limitare il numero dei testi da escutere per udienza ed alla reiterata mancata comparizione dei testimoni d'accusa).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)