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Sez. 6, Sentenza n. 608 del 20/02/1998 Cc. (dep. 08/05/1998) Rv. 211701 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Sospensione a norma dell'art. 304, comma secondo, cod. proc. pen. - Particolare complessità del dibattimento - Nozione.
Stato
decisa il 1998-02-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211701-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE

L'art. 304, comma secondo, cod. proc. pen., nel richiamare, ai fini della sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, il concetto di complessità del dibattimento, ha inteso comprendere in tale locuzione non solo la complessità inerente alla trattazione e alla decisione del processo con riferimento alla esigenza di approfondimento delle posizioni di ciascun imputato e di assunzione di numerosi mezzi istruttori, ma anche tutte le difficoltà e tutti gli ostacoli di ordine logistico attinenti alla organizzazione dei mezzi e delle strutture necessari per la celebrazione del dibattimento, derivanti, ad esempio, dalla esigenza di tradurre imputati detenuti in luoghi distanti, assicurare la difesa degli imputati, tenendo conto degli impegni dei loro difensori, ottenere la presenza di collaboratori di giustizia impegnati anche in altri procedimenti, garantire la incolumità dei testi e degli stessi collaboratori di giustizia, fare fronte anche ai concomitanti impegni gravanti sui componenti del collegio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)