Sez. L - , Ordinanza n. 19100 del 01/08/2017 (Rv. 645269 - 02)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - RILASCIATO ALL'ESTERO | Procura alle liti rilasciata all'estero - Requisiti - Disciplina della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 - Mancato rilascio di apposita "apostille" da parte dell'autorità dello Stato di formazione dell'atto - Nullità - Ingresso dello Stato nell'Unione europea - Sanatoria - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - RILASCIATO ALL'ESTERO
In tema di procura alle liti rilasciata all'estero, la nullità della stessa derivante dal mancato rilascio di apposita "apostille", da parte dell'autorità designata dallo Stato di formazione dell'atto, non è sanata dalla circostanza che detto Stato (nella specie, la Croazia) sia entrato a far parte dell’Unione europea nelle more del giudizio; infatti, la procura alle liti utilizzata in un giudizio che si svolge in Italia, anche se rilasciata all'estero, è disciplinata, ai sensi dell'art. 12 della l. n. 218 del 1995, dalla legge processuale italiana, la quale ha carattere territoriale e non si applica retroattivamente agli atti anteriormente compiuti, i cui effetti restano regolati, secondo il fondamentale principio del "tempus regit actum", dalla norma sotto il cui imperio siano stati posti in essere.
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 12, Legge 20/12/1966 num. 1253, Legge 24/04/1990 num. 106
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)