Sez. 3, Sentenza n. 6099 del 12/05/2000 (Rv. 536444 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NEL TEMPO - "IUS SUPERVENIENS" | Norma processuale - Principio di immediata applicazione - Limiti - Fattispecie.
FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NEL TEMPO - "IUS SUPERVENIENS"
In difetto di esplicite previsioni contrarie, il principio dell'immediata applicazione della legge processuale sopravvenuta (nella specie, l'art. 68 della legge 353/90, a mente del quale "la proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre ricorso per cassazione", norma applicabile ai giudizi pendenti al I gennaio 1993 ex art. 9 legge 534/95) ha riguardo soltanto agli atti processuali successivi all'entrata in vigore della legge stessa, alla quale non è dato incidere, pertanto, sugli atti anteriormente compiuti, i cui effetti restano regolati, secondo il fondamentale principio del "tempus regit actum", dalla norma sotto il cui imperio siano stati posti in essere. Un generale principio di "affidamento" legislativo (desumibile dall'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale) preclude, difatti, la possibilità di ritenere che gli effetti dell'atto processuale già formato al momento dell'entrata in vigore della nuova disposizione siano da quest'ultima regolati, quantomeno nei casi in cui la retroattività della disciplina verrebbe a comprimere la tutela della parte, senza limitarsi a modificare la mera tecnica del processo (nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha così stabilito che un giudizio di revocazione già proposto alla data del I gennaio 1993 fosse sottoposto - all'ormai determinatosi - effetto sospensivo di cui all'art. 398 comma quarto cod. proc. civ. nel testo vigente al momento del compimento dell'atto).
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 398 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)