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Sez. U, Sentenza n. 2445 del 06/04/1983 (Rv. 427310 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE DELL'ENTE NAZIONALE PER LA CELLULOSA E LA CARTA (E.N.C.C.) - CONTROVERSIA PROMOSSA DA UN DIPENDENTE DELL'ENTE PER FAR VALERE IL PROPRIO RECESSO DALL'ISCRIZIONE A DETTO FONDO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Stato
decisa il 1983-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427310-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE DELL'ENTE NAZIONALE PER LA CELLULOSA E LA CARTA (E.N.C.C.) - CONTROVERSIA PROMOSSA DA UN DIPENDENTE DELL'ENTE PER FAR VALERE IL PROPRIO RECESSO DALL'ISCRIZIONE A DETTO FONDO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*

La controversia promossa da un dipendente dell'ente nazionale per la cellulosa e la carta (e.N.C.C.), per far valere il proprio recesso dall'iscrizione al fondo di previdenza del personale dell'ente medesimo e l'illegittimità delle trattenute operate sulla retribuzione a titolo di contribuzione a detto fondo, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, non a quella esclusiva del giudice amministrativo, atteso che investe posizioni di diritto soggettivo inerenti ad un rapporto previdenziale autonomo rispetto al rapporto d'impiego.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)