Sez. 1, Sentenza n. 11976 del 05/07/1985 Ud. (dep. 13/12/1985) Rv. 171344 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ - NATURA - CAUSE DI IMPROCEDIBILITÀ - LIMITI DI APPLICAZIONE.*
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ - NATURA - CAUSE DI IMPROCEDIBILITÀ - LIMITI DI APPLICAZIONE.*
Il principio di specialità di estradizione, che costituisce causa di improcedibilità dell'Azione penale e non semplice ostacolo a disporre della persona fisica dell'imputato, non è applicabile allorché l'estradizione è stata totalmente negata ed il diniego non può limitare in alcun modo la potestà dello stato richiedente, poiché la giurisdizione di tale stato non può subire restrizioni oltre i casi espressamente previsti, per effetto di decisioni di uno stato estero.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 665
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)