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Sez. 1, Sentenza n. 11976 del 05/07/1985 Ud. (dep. 13/12/1985) Rv. 171344 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ - NATURA - CAUSE DI IMPROCEDIBILITÀ - LIMITI DI APPLICAZIONE.*
Stato
decisa il 1985-07-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171344-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ - NATURA - CAUSE DI IMPROCEDIBILITÀ - LIMITI DI APPLICAZIONE.*

Il principio di specialità di estradizione, che costituisce causa di improcedibilità dell'Azione penale e non semplice ostacolo a disporre della persona fisica dell'imputato, non è applicabile allorché l'estradizione è stata totalmente negata ed il diniego non può limitare in alcun modo la potestà dello stato richiedente, poiché la giurisdizione di tale stato non può subire restrizioni oltre i casi espressamente previsti, per effetto di decisioni di uno stato estero.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 665

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)